Amministrazione Trasparente

Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati

Controllo dichiarazioni sostitutive rese a Pubbliche amministrazioni o a Gestori di pubblici servizi

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e successive modifiche e integrazioni, si rendono noti "i recapiti telefonici e la casella di posta elettronica istituzionale dell'ufficio responsabile per le attività volte a gestire, garantire e verificare la trasmissione dei dati o l'accesso diretto agli stessi da parte delle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43, 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”.

Dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è l'unico modo per attestare:

  • stati (per esempio, essere proprietario di un immobile o erede di una certa persona);
  • qualità personali (per esempio, essere titolare di impresa, non essere soggetto all'imposta sui redditi);
  • fatti non ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni (per esempio, avere subito danni a seguito di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio);

che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni.

Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza diretta.

Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono essere presentate anche a soggetti privati.

La competenza per queste funzioni e' in carico alle singole aree dell'amministrazione in relazione ai procedimenti dagli stessi gestiti.

 

 

Normativa

Riferimenti normativi : Art. 35 D.lgs 33/2013

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