Amministrazione Trasparente

Accesso documentale

A favore di tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, è riconosciuto il diritto di accesso agli atti e ai documenti amministrativi ad essa collegata (accesso documentale Legge 241/1990).

Modalità di presentazione della richiesta di accesso documentale

  1. Il diritto all’accesso documentale si esercita previa presentazione di istanza formale al Protocollo comunale (protocollosarezzo@cert.legalmail.it), con obbligo di motivazione da cui emerga l'interesse giuridicamente rilevante sotteso all'istanza.
  2. Il diritto di accesso può essere esercitato mediante presa visione degli atti o documenti amministrativi o mediante rilascio di copia degli stessi.
  3. Coloro che presentano richiesta di accesso per conto di enti, persone giuridiche, associazioni, istituzioni od altri organismi, devono dichiarare la carica ricoperta con la funzione svolta, che legittima la funzione del diritto per conto dei soggetti rappresentati.
  4. I tutori e curatori di soggetti interessati all’accesso devono dichiarare la loro condizione ed il titolo legale dal quale la stessa e  comprovata.
  5. Per l'invio della domanda può essere utilizzato il modello appositamente pubblicato sul sito web istituzionale (“Modulistica”).

Il Responsabile del procedimento di accesso, quando non diversamente individuato dal Responsabile apicale dell’area competente, è il funzionario responsabile del procedimento amministrativo, in corso o già concluso, al quale fanno riferimento gli atti, i documenti e le informazioni oggetto della richiesta di accesso.

Il responsabile del procedimento cura direttamente i rapporti con i soggetti che chiedono l’accesso e provvede, avvalendosi anche dell’apporto dei dipendenti addetti all’unità organizzativa, a quanto necessario per l’esercizio dei loro diritti.

 

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