Le DAT, previste dalla legge 219 del 22 dicembre 2017, "Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento", consistono in un documento scritto con il quale una persona maggiorenne e capace di intendere e di volere dichiara quali accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche o trattamenti sanitari desidera accettare o rifiutare nel caso in cui, in futuro, si trovasse in una condizione di incapacità di esprimere la propria opinione.
È importante, prima di scrivere una DAT, acquisire adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte relative al rifiuto o consenso a determinati accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Non esistono moduli previsti dalla Legge per redigere le proprie disposizioni.
Le DAT non hanno scadenza, possono essere rinnovate, modificate o revocate in qualsiasi momento, con le stesse forme con le quali possono essere disposte. In ogni caso non sostituiscono mai la volontà attuale della persona finché questa è capace di autodeterminarsi.
Chi redige le DAT viene indicato dalla norma "Disponente" e può nominare anche un fiduciario, ovvero una persona di fiducia, maggiorenne e capace di intendere e di volere, per rappresentare e far rispettare le proprie volontà nelle relazioni con il medico e con le strutture sanitarie in caso di sopraggiunta incapacità a comunicare con loro.
Per la stesura delle DAT ci si può far aiutare da un proprio medico di fiducia così da poter anche ricevere le informazioni sanitarie necessarie per scegliere i trattamenti che si intende accettare o rifiutare.
La redazione delle DAT può avvenire in diverse forme:
- atto pubblico o con scrittura privata autenticata, recandosi da un notaio;
- scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso l’Ufficio dello Stato Civile del Comune di residenza;
- scrittura privata semplice, consegnata personalmente presso le strutture sanitarie delle Regioni che hanno regolamentato la raccolta delle DAT;
- scrittura privata autenticata, consegnata personalmente presso gli Uffici consolari italiani, per i cittadini italiani all’estero (nell’esercizio delle funzioni notarili);
- in particolari condizioni fisiche di disabilità, attraverso videoregistrazione o con altri dispositivi, alla presenza di due testimoni, consegnati presso uno dei punti sopra descritti.
Le DAT sono esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa.
Tutte le DAT consegnate e registrate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite, previo consenso del disponente, nella Banca dati nazionale delle DAT dove vengono conservate.