Trasparenza per la Gestione Rifiuti

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del Testo integrato in tema di trasparenza allegato alla Deliberazione ARERA 444/2019.

Data:

24 settembre 2023

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Descrizione

Questa è la sezione del sito dell’Ente dedicata al rispetto degli obblighi di trasparenza tramite siti internet previsti dall’articolo 3 del Testo integrato in tema di trasparenza allegato alla Deliberazione ARERA 444/2019 e integrato con Deliberazione ARERA 15/2022. 

 

1) Gestione della raccolta rifiuti e spazzamento strade

Il Gestore dell’attività di spazzamento strade e raccolta rifiuti è APRICA SPA. I recapiti sono disponibili al sito di APRICA. Per segnalazioni, reclami e richieste clicca qui.  

 

2) Gestore delle tariffe

Il Gestore delle tariffe è il Comune di Sarezzo (servizio Tributi) - Ufficio Tributi - piazza Cesare Battisti, 4 - tel. 030 8936226 / 030 8936227

È possibile inviare reclami, segnalazioni, richieste relativamente alla gestione delle TARIFFE:

  • inviando una mail all’indirizzo ufficiotributi@comune.sarezzo.bs.it
  • telefonando ai numeri 030 8936226 - 030 8936227
  • tramite Sportello online

 

3) Calendario raccolta rifiuti e spazzamento strade

Clicca qui per il calendario della raccolta rifiuti.

Clicca qui per il calendario dello spazzamento stradale.


4) Campagne straordinarie

Clicca qui per conoscere le campagne straordinarie organizzate dal Comune di Sarezzo.

 

5) Istruzioni per un corretto conferimento

Clicca qui per conoscere il sistema della raccolta differenziata a Sarezzo.

Clicca qui per particolari categorie di rifiuti.

Non sai dove buttare qualcosa? Utilizza Dove lo butto?, il servizio digitale di Aprica.

 

6) Percentuale della raccota differenziata del Comune di Sarezzo

Il dato è disponibile sul sito di APRICA nella sezione info e documenti.


7) Pronto intervento rifiuti

Numero Verde APRICA 800437678 oppure Servizio Supporto APRICA. 

 

8) Carta della qualità del servizio integrato

PDF

 

9) Posizionamento e schemi qualità

Il Comune di Sarezzo si posiziona nello Schema Regolatorio I.

Clicca qui per visualizzare la Tabella 1 - Schemi Regolatori.

Clicca qui per visualizzare la Tabella 2 - Obblighi di servizio previsti per ciascuno schema regolatore.

 

10) Calcolo della tariffa

Clicca qui per le informazioni su chi paga, in base a cosa si paga e quanto si paga.

 

11) Riduzioni ed esclusioni

Clicca qui per le informazioni su chi è escluso dal pagamento o paga in forma ridotta.

 

12) Scadenze e modalità di pagamento

ll Comune invia ai contribuenti inviti di pagamento e modelli di pagamento unificato (mod. F24) completi delle informazioni necessarie per il versamento della TARI, sia per gli acconti che per il saldo.
il Regolamento Tari ha stabilito che il versamento sia da effettuarsi in tre rate con scadenza 16 aprile e 9 agosto e 2 dicembre.

È possibile effettuare il pagamento in unica rata entro il 16 aprile.

Il pagamento si può effettuare in banca o presso gli uffici postali.

 

13) Tariffe in corso

 

14) Tariffe medie

 

15) Regolamento TARI

 

16) Modalità attivazione/variazione e cessazione utenze 

I soggetti passivi della tassa sui rifiuti devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l’applicazione della tassa, e in particolare:

  • l’inizio, la variazione o la cessazione dell’utenza;
  • la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
  • il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

La dichiarazione deve essere presentata dall’utente entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dell’immobile a mezzo posta, via e-mail o sportello fisico o online, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione e scaricabili dalla sezione Modulistica.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi.

N.B. Le utenze non domestiche inviano la dichiarazione via pec all’indirizzo protocollo@comune.sarezzo.bs.it 

Anche qualora si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa, le richieste di variazione e di cessazione del servizio devono essere inviate entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione via posta.

Le richieste di cessazione o variazione del servizio producono i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la cessazione se la relativa richiesta è presentata entro il termine di 90 giorni, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine.

Le richieste di variazione che comportano un incremento dell’importo da addebitare all’utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione.

 

17) Omesso o ritardato pagamento

Il comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all’accertamento d’ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.

A decorrere dal 1° gennaio 2020, decorsi i termini utili per la proposizione del ricorso ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto senza che sia stato effettuato il versamento, gli avvisi di accertamento relativi ai tributi locali acquistano efficacia di titolo esecutivo senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale.

 

18) Rettifica di importi e richiesta di rimborsi 

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell’istanza.

È facoltà del contribuente richiedere che l’importo venga detratto nel primo documento di riscossione utile, purché l’importo da rimborsare non sia superiore a quanto addebitato in tale documento e la data di emissione rispetti lo standard generale per la tempistica di rimborso.

Se l’importo da rimborsare è inferiore a 50 euro è sempre facoltà del gestore accreditare l’importo non dovuto nel primo documento di riscossione utile.

Non si procede ad alcun rimborso se l’importo da corrispondere, al netto di interessi, è pari o inferiore a € 5,00.

Per richiedere la rettifica dell’importo o il rimborso è necessario utilizzare l’apposito modulo "Richiesta Rettifiche e Rimborsi" reperibile nella sezione Modulistica.

 

19) Richiesta ricezione bollette via e-mail

Qualora si desiderino ricevere gli inviti di pagamento e le comunicazioni relative alla propria posizione TARI  via mail  è possibile scaricare e compilare l’apposito modulo “Richiesta comunicazioni via mail” reperibile nella sezione Modulistica.

 

20) Richiesta ulteriori rateizzazioni delle bollette

 garantita la possibilità di ulteriore rateizzazione rispetto alle tre tare previste dal Regolamento TARI qualora, nelle seguenti condizioni:

  • Utenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del DPR 445/00 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico
  • Ulteriori utenti che si trovino in condizioni economiche disagiate individuati secondo i criteri definiti con deliberazione di Giunta Comunale
  • Qualora l’importo addebitato superi del 30% il valore medio riferito ai documenti di riscossione emessi negli ultimi due anni

In tal caso è scaricare l’apposito modulo “Richiesta rateizzazione TARI” dalla sezione Modulistica. Il modulo va corredato da documento di identità del dichiarante e apposita documentazione attestante la sussistenza delle condizioni per beneficiare della rateizzazione.

A cura di

Ufficio Tributi

Municipio di Sarezzo, piazza Cesare Battisti 4, 25068, Sarezzo (BS)

Telefono: 030 8936226 - 030 8936227
Email: ufficiotributi@comune.sarezzo.bs.it

Pagina aggiornata il 22/11/2024