L’accesso civico semplice è il diritto di richiedere i dati, i documenti e le informazioni che l’ente abbia omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo ai sensi di legge come disciplinato dall’articolo 5, comma 1 del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Foia – Freedom of information act).
La domanda di accesso civico semplice non necessita di motivazione, ma deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti, sulla base delle tipologie espressamente elencate dal D.Lgs. n. 33/2013.
La domanda è rivolta al Responsabile dell’accesso civico; a tal fine può essere utilizzato il modello appositamente predisposto. Nel caso in cui tale istanza venga presentata ad altro ufficio dell’ente, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile dell’accesso civico nel più breve tempo possibile.