Lo scopo della pubblicazione di matrimonio è di accertare che i richiedenti siano in possesso di tutti i requisiti e le condizioni voluti dalla legge per contrarre matrimonio e di portare a conoscenza di tutti l’intenzione delle due persone di sposarsi, affinché chiunque sia a conoscenza della presenza di impedimenti possa fare le previste opposizioni.
Le condizioni necessarie per contrarre matrimonio sono dettagliatamente indicate dal codice civile con gli articoli da 84 a 89:
- età - gli sposi devono avere la maggiore età all’atto della pubblicazione. Possono essere ammessi al matrimonio i sedicenni che abbiano ottenuto l’autorizzazione del Tribunale per i minorenni;
- capacità giuridica - nessuna persona interdetta per infermità di mente può contrarre matrimonio (art. 85);
- libertà di stato - i richiedenti non devono essere vincolati da precedente matrimonio valido;
- mancanza di vincoli di parentela o affinità nei limiti indicati dall’art. 87 del codice civile;
- delitto - nessuno dei futuri sposi deve essere stato condannato per omicidio o tentato omicidio nei confronti del precedente coniuge dell’altra/o.
Le pubblicazioni di matrimonio devono essere richieste sia che si intenda contrarre matrimonio con rito civile che con cerimonia religiosa e hanno la validità di sei mesi; il matrimonio potrà essere celebrato dal dodicesimo giorno successivo alla data dell’atto di pubblicazione e non oltre il centottantesimo, superato tale termine infatti si renderà necessario rifare l’atto.
Le pubblicazioni non costituiscono promessa di matrimonio, pertanto qualora il matrimonio non venisse celebrato non si dovrà effettuare nessun adempimento.
Qualora i nubendi abbiano residenza in due Comuni diversi, le pubblicazioni devono essere affisse in entrambi.