La carta d’identità attesta l’identità della persona e per i cittadini italiani è valida per l’espatrio in tutti i paesi dell’Unione Europea e in quelli con cui l’Italia ha sottoscritto accordi internazionali.
Si suggerisce comunque di informarsi preventivamente sui documenti richiesti per l’ingresso nei paesi esteri. A questo proposito consigliamo di consultare il sito: www.viaggiaresicuri.it
Nel corso degli ultimi anni, la normativa che regola il rilascio del documento è stata profondamente innovata. Oggi la carta d’identità è elettronica (CIE) e può essere utilizzata anche per accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione (accesso di livello 2 o 3).
La CIE è realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito ed è dotata di elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza che memorizza i dati del titolare (fotografia, immagine della firma, impronte digitali e altro).
La carta d’identità ha la seguente validità:
- per i maggiorenni fino al primo compleanno immediatamente anteriore al termine dei 10 anni di validità del documento, decorrenti dal rilascio;
- per i minori fra i 3 e i 18 anni di età fino al primo compleanno successivo ai 5 anni dal rilascio;
- per i bambini minori di 3 anni fino al primo compleanno successivo ai 3 anni dal rilascio.
E se ho ancora la carta d'identità cartacea?
Con l'entrata in vigore del Regolamento UE 2019/1157, le carte d'identità cartacee non soddisfano più i requisiti minimi di sicurezza stabiliti uniformemente per tutti i documenti d'identità rilasciati dagli Stati membri dell'Unione Europea. Da lunedì 3 agosto 2026 cessano di avere validità per l'espatrio tutte le carte d'identità rilasciate su modello cartaceo anche se riportano una data di scadenza successiva.
Con D.L. 108 del 26 giugno 2026 (articoli 11 e 12) sono state definite determinate finalità, con le rispettive scadenze, per le quali tale documento mantiene valore per il riconoscimento dell’identità del titolare:
- in ogni rapporto contrattuale, pubblico o privato, stipulato entro il 3 agosto 2026, nel quale la carta di identità in formato cartaceo sia stata utilizzata a fini d’identificazione delle parti contraenti, la stessa mantiene la propria validità sino alla data di scadenza stabilita all’atto dell’emissione, ai fini del predetto rapporto contrattuale (es.: rimangono valide, fino alla scadenza del documento, le identità digitali già attive e associate al documento di identità cartaceo, restando quindi fermi gli effetti in termini di accesso ai servizi erogati in rete da parte di fornitori pubblici e privati, ai sensi dell’art. 64 del CAD). Diversamente, a decorrere dal 3 agosto, non potranno più essere utilizzate le carte di identità cartacee (anche se non ancora decorso il termine di scadenza indicato sul documento) per l'attivazione di nuove identità digitali o per la stipula di nuovi rapporti contrattuali
- la carta di identità cartacea che non ha ancora superato la data di validità stabilita all’atto del rilascio, può essere ancora utilizzata, fino al 31 gennaio 2027, per l’esercizio di diritti fondamentali o l’accesso a servizi essenziali di rilevanza anche costituzionale, come ad esempio quelli rientranti nella tutela della salute o del risparmio (es.: per l’accesso a prestazioni sanitarie, previdenziali e assicurative, per il ritiro della corrispondenza, per la notifica di atti giudiziari, per il rilascio di esenzioni ticket presso le ASL, per il ritiro o deposito di denaro presso istituti bancari e istituti che erogano servizi finanziari o postali, compreso il ritiro della pensione e di ogni altro servizio con caratteristiche di analoga rilevanza), nonché nei rapporti con la Pubblica Amministrazione italiana, comprese le Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero, e nei rapporti con i soggetti che erogano pubblici servizi.
Nel territorio nazionale la funzione di riconoscimento è svolta, ai sensi dell’articolo 35 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, anche da altri documenti considerati equipollenti: la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato, alcuni dei quali ancora rilasciati in formato cartaceo, oltre ovviamente al passaporto, che è anche il documento precipuamente destinato ad esercitare la facoltà di espatrio.
I cittadini ancora in possesso di carta d'identità cartacea devono sostituirla con la carta d'identità elettronica (CIE), recandosi allo Sportello Unico del Cittadino in piazza Cesare Battisti n. 1.