Dal 1° gennaio 2012, nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblico servizio, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è l'unico modo per attestare:
- stati (per esempio, essere proprietario di un immobile o erede di una certa persona);
- qualità personali (per esempio, essere titolare di impresa, non essere soggetto all'imposta sui redditi);
- fatti non ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni (per esempio, avere subito danni a seguito di una calamità naturale, avere condonato un certo abuso edilizio);
che siano a diretta conoscenza dell'interessato e che non sono ricompresi nell'elenco delle autocertificazioni.
Si possono dichiarare anche dati riguardanti terze persone, di cui si è a conoscenza diretta.
Le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà possono essere presentate anche a soggetti privati.
Non si possono sostituire con dichiarazione sostitutiva di atto notorio:
- dichiarazioni future;
- dichiarazioni d'impegno e di volontà;
- accettazioni o rinunce d'incarico;
- procure (atti giuridici in cui una persona incarica un’altra a rappresentarla);
- scritture private e meri rapporti tra privati;
- dichiarazioni a contenuto negoziale regolate dal Codice civile.
In questi i casi, qualora sia richiesta l'autenticazione della firma in calce alle dichiarazioni sopra riportate, sarà necessario rivolgersi ad un notaio.