L’Amministrazione comunale di Sarezzo ha adottato tre nuove ordinanze finalizzate a garantire la sicurezza, il decoro e la vivibilità degli spazi pubblici.
Divieto di detenzione e utilizzo del protossido d’azoto
Con l’ordinanza n. 34/2026, del 3 agosto 2026, è vietata la detenzione e l’utilizzo del protossido d’azoto (N₂O), conosciuto anche come “gas esilarante”, in tutte le aree pubbliche del territorio comunale.
Il provvedimento nasce dai rinvenimenti di bombole di protossido d’azoto in diverse aree pubbliche e dall’utilizzo improprio della sostanza, con particolare riferimento alla popolazione giovanile. Per le violazioni è prevista una sanzione amministrativa da 25 a 500 euro; qualora il possessore o utilizzatore sia minorenne, il contenitore viene sequestrato e avviato alla distruzione.
Quiete pubblica e vivibilità degli spazi nelle ore serali e notturne
L’ordinanza n. 35/2026, del 5 agosto 2026, stabilisce misure straordinarie a tutela della quiete pubblica, del decoro urbano e della vivibilità degli spazi pubblici nelle ore serali e notturne.
In particolare, dalle 23:00 alle 7:00 è vietato utilizzare dispositivi per la diffusione sonora nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, salvo eventi autorizzati, nonché adottare comportamenti o creare assembramenti rumorosi tali da disturbare il riposo dei residenti.
Il provvedimento disciplina inoltre l’utilizzo di alcune aree pubbliche, il consumo di bevande in contenitori di vetro e il rispetto del patrimonio e degli arredi pubblici. Nello specifico:
- è consentito praticare il gioco del calcio, del pallone o altri giochi che possano arrecare disturbo esclusivamente nei campi sportivi, nelle aree gioco e nelle aree verdi specificamente destinate a tale attività;
- è vietato, nei parchi pubblici, permanere oltre gli orari eventualmente indicati dalla segnaletica e distrurbare gli altri frequentatori;
- in generale, è vietato usare impropriamente e danneggiare il patrimonio pubblico, l'arredo urbano, le alberature, le aiuole, i prati e le aree verdi.
- nei luoghi pubblici e di aggregazione (a eccezione dei plateatici regolermente autorizzati), è vietato consumare bevande in bottiglie o altri contenitori di vetro; nonché abbandonare sul suolo pubblico bottiglie, contenitori di vetro, lattine, bicchieri, imballaggi o qualsiasi altro rifiuto derivante dal consumo di alimenti o bevande, con conseguente obbligo di conferirli immediatamente negli appositi contenitori.
Tutela dell’area verde in località Cuel
L’ordinanza n. 36/2026, del 7 agosto 2026, introduce specifiche misure per la tutela ambientale, la prevenzione degli incendi e la salvaguardia della sicurezza e del decoro pubblico in località Cuel, presso l'area tradizionalmente utilizzata per il Presepe vivente.
In particolare, sono stati disposti i seguenti divieti:
- di campeggio, bivacco e pernottamento;
- di accensione fuochi e barbecue;
- di utilizzo di materiale pirotecnico;
- di abbandono di rifiuti di qualunque natura;
- di tagliare o danneggiare alberi e arbusti, rompere rami e incidere cortecce, estirpare piante e raccogliere specie vegetali protette, alterare il suolo mediante scavi o movimentazioni non autorizzate;
- di molestare la fauna selvatica, catturare animali e inseguirli, alimentare animali selvatici con modalità idonee ad alterarne il comportamento naturale, disturbare siti di nidificazione;
- di utilizzare impianti di amplificazione sonora o tenere comportamenti rumorosi tali da arrecare disturbo alla quiete pubblica e alla fauna;
- di accesso e circolazione con veicoli a motore al di fuori delle aree espressamente consentite;
- di imbrattare, danneggiare o manomettere il patrimonio pubblico.
Inoltre, i proprietari di animali devono custodirli nel rispetto della normativa vigente, evitando qualsiasi situazione di pericolo o disturbo e provvedendo all'immediata raccolta delle deiezioni.
Le ordinanze complete sono pubblicate in allegato, si invita a prenderne visione.