Il Regolamento disciplina, in tutto il territorio comunale: - l'attività professionale di tintolavanderia, ovunque esercitata nell’ambito del territorio comunale, in luogo pubblico o privato, in forma anche stagionale o temporanea, da imprese individuali o costituite in forma societaria, sia di persone che di capitali, artigiane o non artigiane; - l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite ai comuni ed agli altri enti preposti per consentire l'avvio, lo svolgimento, la modifica e la cessazione dell'attività di tintolavanderia; - le norme transitorie per l’adeguamento degli operatori tintolavandai in attività alla data di entrata in vigore del presente regolamento.