Accesso civico generalizzato

Servizio attivo

Accesso a dati e documenti ulteriori rispetto a quelli sottoposti a obbligo di pubblicazione

A chi è rivolto

A qualunque soggetto, poichè chiunque può esercitare tale diritto indipendentemente dall'essere cittadino italiano o residente nel territorio dello Stato.

Descrizione

Il diritto è disciplinato dall’articolo 5, comma 2 del Decreto Trasparenza (Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Foia – Freedom of information act).

L’accesso a dati, documenti e informazioni detenuti dall’ente, ulteriori rispetto a quelli sottoposti ad obbligo di pubblicazione, favorisce forme diffuse di controllo sul perseguimento delle finalità istituzionali, sull’utilizzo delle risorse e promuove la partecipazione al dibattito pubblico.

La domanda di accesso civico generalizzato è rivolta al Responsabile del Settore al quale fanno riferimento gli atti, i documenti o le informazioni oggetto della richiesta di accesso.

Come fare

L’istanza di accesso civico generalizzato è trasmessa dal soggetto interessato con una delle seguenti modalità:

  • per via telematica alla PEC del Comune protocollosarezzo@cert.legalmail.it 
  • per posta elettronica ordinaria protocollo@comune.sarezzo.bs.it
  • a mezzo posta a "Comune di Sarezzo - piazza Cesare Battisti n. 4 - 25068 Sarezzo (BS)"
  • tramite telefax 030800155
  • o rivolgendosi personalmente presso l’ufficio Protocollo del Comune in piazza Cesare Battisit n. 4 al 1° piano (tel. 030 8936228 - 229), negli orari di apertura al publico.

L’istanza deve essere:

  • sottoscritta mediante firma digitale o altra firma elettronica qualificata;
  • oppure sottoscritta con firma autografa e inviata in copia immagine unitamente alla copia non autenticata del documento d’identità del richiedente.

A breve sarà possibuile presentare la domanca anche online accedendo alla piattaforma dedicata con le credenziali Spid del richiedente di livello 2 o Carta d'identità elettronica del richiedente di livello 2 o 3.

Cosa serve

La presentazione della domanda di accesso civico generalizzato, non necessariamente motivata, ma con l'identificazione di dati, informazioni o documenti richiesti.

Modulo di richiesta accesso civico generalizzato

Procedure collegate

Nel caso in cui tale istanza venga presentata erroneamente ad altro ufficio dell’ente, il responsabile di tale ufficio provvede a trasmetterla al Responsabile del Settore competente nel più breve tempo possibile.

Cosa si ottiene

Con la richiesta di accesso generalizzato possono essere richiesti documenti, dati e informazioni in possesso dell’amministrazione ma che non siano oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013. Ciò significa:

  1. che l’amministrazione non è tenuta a raccogliere informazioni che non sono in suo possesso per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato, ma deve limitarsi a rispondere sulla base dei documenti e delle informazioni che sono già in suo possesso;
  2. che l’amministrazione non è tenuta a rielaborare informazioni in suo possesso, per rispondere ad una richiesta di accesso generalizzato: deve consentire l’accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni così come sono già detenuti, organizzati, gestiti e fruiti;
  3. che sono ammissibili, invece, le operazioni di elaborazione che consistono nell’oscuramento dei dati personali presenti nel documento o nell’informazione richiesta, e più in generale nella loro anonimizzazione, qualora ciò sia funzionale a rendere possibile l’accesso.

Tempi e scadenze

ll procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione del relativo esito al richiedente e agli eventuali controinteressati.

Tali termini sono sospesi nel caso di comunicazione dell’istanza al controinteressato durante il tempo stabilito dalla norma per consentire allo stesso di presentare eventuale opposizione (10 giorni dalla ricezione della comunicazione).

In caso di accoglimento, l'ufficio competente provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Laddove vi sia stato, invece, l’accoglimento della richiesta di accesso civico nonostante l’opposizione del controinteressato, il Comune è tenuto a darne comunicazione a quest’ultimo. I dati o i documenti richiesti possono essere trasmessi al richiedente non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato, ciò anche al fine di consentire a quest’ultimo di presentare eventualmente richiesta di riesame al Responsabile di Prevenzione della Corruzione o ricorso al difensore civico, oppure ricorso al giudice amministrativo.

L'ufficio titolare del dato, destinatario dell’istanza di accesso civico è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o la limitazione dell’accesso con riferimento ai soli casi e limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, stabiliti dall’articolo 5-bis, commi 1, 2 e 3 del D.Lgs. n. 33/2013.

Costi

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dal Comune per la riproduzione su supporti materiali.

Accedi al servizio

Puoi accedere a questo servizio contattando o recandoti presso l'ufficio competente.

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Ufficio Segreteria Generale

Municipio di Sarezzo, piazza Cesare Battisti 4, 25068, Sarezzo (BS)

Telefono: 030 8936275
Email: segreteria@comune.sarezzo.bs.it

Pagina aggiornata il 03/01/2025