Il "contrassegno per disabili" è previsto dall'art. 381 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada (DPR 495/1992).
Il contrassegno è strettamente personale e pertanto può essere utilizzato unicamente in presenza dell'intestatario, non è riferito ad uno specifico veicolo, né subordinato al possesso della patente di guida da parte dell’intestatario.
Il contrassegno va esposto in originale (non sono ammesse fotocopie) sul parabrezza anteriore del veicolo quando il disabile è alla guida o è accompagnato da terzi ed è valido su tutto il territorio italiano e nei Paesi dell'Unione Europea, indipendentemente dal comune che lo ha rilasciato.
Hanno diritto al rilascio del contrassegno le "persone disabili con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta". L’invalidità può anche essere temporanea. La possibilità di ottenere il "contrassegno per disabili" è riconosciuta anche ai non vedenti.
Il contrassegno consente principalmente di:
- sostare nelle aree destinate appositamente alle persone con disabilità; qualora le aree destinate fossero occupate è possibile sostare nelle aree di parcheggio a tempo determinato senza limitazioni di orario;
- circolare nelle zone a traffico limitato (ZTL) e nelle aree pedonali ove sia autorizzato l’accesso ad almeno una categoria di veicoli preposti a servizi di pubblica utilità e previa comunicazione del numero di targa del veicolo al Comune interessato.
Il contrassegno invalidi, anche se esposto, non autorizza alla sosta nei luoghi dove questa è vietata e non esenta dal rispetto delle norme contenute nel Codice della Strada.
Il contrassegno per disabili è legato alla persona e non al veicolo. Per questo se la persona invalida a cui è intestato il contrassegno non è a bordo ne è vietato l’utilizzo.
La durata del contrassegno dipende dal periodo indicato nella documentazione medica presentata. Possono essere quindi rilasciati contrassegni con validità di cinque anni, rinnovabili, per invalidità permanenti oppure con validità inferiore, per invalidità temporanee.
In caso di decesso del titolare, il contrassegno non è più valido e deve essere riconsegnato. L'uso improprio del contrassegno è soggetto a sanzione amministrativa.