Decreto MiTE del 6 ottobre 2022: nuovi limiti e orari per i riscaldamenti

Il 6 ottobre è stato firmato il nuovo decreto del Ministero della Trasizione Ecologica, in base a quanto previsto dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale.

Data di pubblicazione:
07 Ottobre 2022
Decreto MiTE del 6 ottobre 2022: nuovi limiti e orari per i riscaldamenti

Il 6 ottobre 2022 è stato firmato il decreto del Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati per la prossima stagione invernale.

Le nuove disposizioni si basano su quanto previsto dal Piano nazionale di contenimento dei consumi di gas naturale, redatto dal MiTE e pubblicato il 6 settembre 2022.

Lo scopo è quello di assicurare un elevato grado di riempimento degli stoccaggi per l’inverno 2022/2023 e di diversificare rapidamente la provenienza di gas importato.

Di seguito le principali misure contenute nel decreto:

  • riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Nella zona E (in cui si trova il Comune di Sarezzo), quindi, gli impianti potranno essere accesi dal 22 ottobre al 7 aprile;
  • riduzione dell’orario di accensione del riscaldamento di 1 ora al giorno in tutte le zone climatiche d’Italia a eccezione della zona F (la più fredda). Nella zona E gli impianti potranno essere accesi per massimo 13 ore giornaliere.

In particolare, queste disposizioni non si applicano:

  • agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
  • a scuole materne e asili nido;
  • a piscine, saune e assimilabili;
  • a edifici adibiti ad attività industriali e artigianali e assimilabili nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Inoltre, la durata giornaliera di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere compresa tra le ore 5 e le 23 di ciascun giorno.

Infine, è previsto l’abbassamento di 1°C della temperatura massima dell’aria degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale. Quindi 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili; 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

In particolare, sono esclusi da quest’ultimo provvedimento:

  • gli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili;
  • piscine, saune e assimilabili;
  • gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite di cui al DPR n.74/2013 o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente
  • non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • gli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili di cui all’Allegato 3, paragrafo 2, punto 1 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199 e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Come previsto dal decreto è stato pubblicato il vademecum a cura di ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, che contiene una serie di indicazioni pratiche per i cittadini. Lo trovate in allegato a questa pagina.

Il testo integrale del decreto è pubblicato sul sito del MiTE.

Ultimo aggiornamento

Lunedi 20 Marzo 2023