L'art. 1, comma 51 della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) ha disciplinato per la prima volta nella legislazione italiana la figura del whistleblower, con particolare riferimento al dipendente pubblico che segnala illeciti, al quale viene offerta una parziale forma di tutela.
Nell'introdurre un nuovo art. 54-bis al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si è infatti stabilito che, esclusi i casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile italiano, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria italiana o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto a una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.
Per questi motivi, le segnalazioni devono essere inviate direttamente al responsabile dell'Anticorruzione all'indirizzo anticorruzione@comune.sarezzo.bs.it
In alternativa è possibile attivare la segnalazione anche attraverso il sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.