L'assegno di maternità è riconosciuto alle madri che non beneficiano di nessuna indennità di maternità (o che percepiscono un’indennità inferiore all’importo del contributo stesso) per la nascita di un figlio (entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita) o anche per ogni minore adottato o in affidamento preadottivo (purché non abbia superato i 6 anni e sia regolarmente soggiornante e residente in Italia) con un valore ISEE inferiore a € 17.747,58.
L’Importo dell’assegno, se spettante in misura intera, è di € 1.773,65 (€ 354,73 per 5 mensilità).
Come richiedere l'assegno
È possibile presentare domanda direttamente allo Sportello Unico del Cittadino utilizzando l'apposito modulo, presente sia nella sezione Modulistica sia in allegato a questa scheda, oppure online.
La domanda va tassativamente presentata entro 6 mesi dalla data del parto, dell’adozione o dell’affidamento.
Requisiti
Possono fare domanda per l’assegno:
- cittadine italiane;
- cittadine comunitarie;
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno o permesso di soggiorno che permetta loro di lavorare in corso di validità (in fase di rinnovo, possono essere presentate anche le ricevute per sospendere i termini del procedimento).
In ogni caso la madre richiedente l’assegno deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Documentazione necessaria
- Documento di identità/riconoscimento valido,
- attestazione ISEE in corso di validità, aggiornata alla nascita del figlio,
- codice IBAN di conto corrente o libretto postale intestato o co-intestato alla madre,
- titolo di soggiorno che permetta di lavorare per cittadini extracomunitari.
Tempistica
La risposta all'utente di norma arriva entro 60 giorni. L’assegno viene corrisposto dall’INPS in cinque mensilità indicativamente entro 30 giorni dalla risposta.
Costo
La presentazione della domanda è gratuita.
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Assegni maternità
Normativa di riferimento
Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151