Albo di Giudice Popolare

Data di pubblicazione:
29 Marzo 2022
Albo di Giudice Popolare

Chi è il Giudice popolare?

Il Giudice popolare è il cittadino italiano chiamato a comporre, a seguito di estrazione a sorte da apposite liste, la Corte di Assise e la Corte di Assise d’Appello.

Per ogni Corte d’Assise e Corte d’Assise d’Appello è formata una lista per i Giudici popolari ordinari e una per i Giudici popolari supplenti.

 

Cos'è l'Albo dei Giudici Popolari?

L’Albo dei Giudici Popolari è l’elenco delle persone idonee a svolgere la funzione di Giudice popolare presso la Corte d’Assise o presso la Corte d’Assise di Appello: chi è iscritto in questo albo può essere chiamato, mediante sorteggio, a far parte del collegio giudicante nei processi.

L’iscrizione all’albo è condizione necessaria per essere nominati Giudici popolari.

 

Chi può diventare Giudice popolare?

I requisiti richiesti sono:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
  • buona condotta morale;
  • età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;
  • titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo. Per i Giudici Popolari di Corte d’Assise d’Appello è richiesto titolo finale di studi di scuola media di secondo grado.

Non possono fare il Giudice popolare: i magistrati e i funzionari in servizio all’ordine giudiziario, gli appartenenti alle forze armate e alla polizia e i membri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.

 

Come iscriversi all'Albo dei Giudici Popolari?

Chi vuole entrare a far parte delle liste deve presentare richiesta al Sindaco del comune in cui risiede. Infatti, ogni due anni, in anno dispari, i sindaci invitano con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei Giudici popolari, a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei Giudici popolari:

  • della Corte d’Assise,
  • della Corte d’Assise d’Appello.
     

Presso il Comune di Sarezzo è possibile presentare richiesta di iscrizione agli albi di Giudice Popolare secondo una  delle seguenti modalità:

  • compilando l'apposito form online;
  • trasmettendo l'apposito modulo via e-mail all'indirizzo protocollo@comune.sarezzo.bs.it con la copia del documento d'identità;
  • consegnando fisicamente il modulo compilato all'Ufficio Elettorale, previo appuntamento da prenotare ai numero 030 8936277 - 276.
     

Vengono in seguito formati gli elenchi e verificato il possesso dei requisiti dei richiedenti, che sono quindi trasmessi dal sindaco al presidente del tribunale competente per territorio. Un’apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni e compone:

  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice popolare nelle corti d’Assise,
  • l’elenco di tutte le persone che in quel territorio hanno i requisiti per assumere l’incarico di Giudice popolare nelle corti d’Assise d’Appello,

Gli elenchi sono poi trasmessi ai comuni e affissi all’albo pretorio.

Chiunque può presentare reclamo contro eventuali omissioni, cancellazioni o indebite iscrizioni entro 15 giorni dall’affissione all’albo pretorio. L’elenco dei Giudici popolari di Corte d’Assise e gli eventuali reclami viene trasmessi al presidente del tribunale ove ha sede la Corte d’Assise; mentre l’elenco dei Giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello e gli eventuali reclami viene trasmesso al presidente del tribunale del capoluogo del distretto di Corte d’Appello. Gli elenchi vengono quindi rivisti e controllati anche alla luce degli eventuali reclami.

Vengono poi formati gli albi definitivi dei Giudici popolari di Corte d’Assise e dei Giudici popolari di Corte d’Assise d’Appello secondo l’ordine alfabetico e con numerazione progressiva, unificando gli elenchi. Gli albi definitivi sono approvati con decreto e trasmessi a ciascun comune per la pubblicazione della parte che lo riguarda.

Avverso gli albi definitivi è possibile presentare ricorso. Decorsi quindici giorni dalla pubblicazione degli albi definitivi, il presidente del Tribunale del capoluogo del distretto di Corte di Appello forma le liste generali dei Giudici popolari ordinari per le Corti di Assise di Appello e comunica le liste generali dei Giudici popolari ordinari ai presidenti del Tribunale dei luoghi ove hanno sede le Corti di Assise.

La stessa operazione compie il presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la Corte di Assise relativamente ai Giudici popolari della Corte stessa, escludendo dalle liste generali dei Giudici popolari ordinari di Corte di Assise i Giudici compresi in quelle per le Corti di Assise di Appello.

 

Sorteggio e nomina dei Giudici Popolari

Successivamente, in pubblica udienza, si procede all’estrazione per sorteggio da un’urna contenente tanti numeri quanti sono i numeri corrispondenti ai nominativi compresi negli albi definitivi fino al raggiungimento del numero dei Giudici popolari prescritto. Il nominativo corrispondente al numero sorteggiato va a formare la lista generale rispettivamente degli uomini e delle donne.

In maniera analoga si procede per la formazione della lista dei Giudici popolari supplenti.

Tutti gli iscritti nelle liste generali dei Giudici popolari sono destinati a prestare servizio nel biennio successivo. Ogni tre mesi la Corte d’Assise e la Corte d’Assise d’Appello estraggono 50 nominativi.

Entro 5 giorni dall’estrazione, il presidente fissa giorno e ora per la presentazione davanti a sé dei Giudici estratti. I Giudici popolari estratti sono convocati anche oralmente a mezzo di agenti della forza pubblica.

All’udienza il presidente dispensa i Giudici popolari che ne fanno richiesta e risultano legittimamente impediti. Poi il presidente chiama a prestare servizio, nell’ordine di estrazione a sorte, tanti Giudici popolari quanti ne occorrono per formare il collegio. La nomina dura tre mesi, salvo prosecuzione del processo.

Coloro che hanno prestato servizio in una sessione d’Assise non possono essere chiamati ad esercitare le loro funzioni nelle sessioni della parte rimanente del biennio.

L’ufficio di Giudice popolare è obbligatorio. Chi, essendo chiamato a prestare tale servizio, non si presenta senza giustificato motivo, è condannato al pagamento di una somma da euro 2,58 a euro 15,49 nonché alle spese dell’eventuale sospensione o del rinvio del dibattimento. Per essere esonerati dal servizio si deve presentare certificato medico prima della comparizione o durante la seduta di comparizione per il giuramento.

I Giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l’Ufficio è prestato fuori del comune di residenza. Attualmente ai Giudici popolari spetta un rimborso di euro 25,82 per ogni giorno di effettivo esercizio della funzione. Per i lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nei giorni in cui esercitano la loro funzione, il rimborso è di euro 51,65 per le prime 50 sedute e di euro 56,81 per le udienze successive.

Ufficio competente

Ultimo aggiornamento

Martedi 02 Maggio 2023